domenica 23 ottobre 2016

Per assicurare una buona viabilità.

Un lettore sollecita la pubblicazione dell'ordinanza che ricorda gli obblighi dei frontisti per assicurare LA TUTELA DELLE STRADE nei comuni di Castel d’Aiano, Marzabotto e Vergato. 

Premesso che: - conseguentemente allo stato di abbandono in cui versano i terreni boscati e gli ex coltivi posti a margine delle strade comunali e vicinali di uso pubblico, si verificano sempre più frequentemente ripetuti casi di ribaltamento dei tronchi e caduta di rami e ramaglie sulla sottostante carreggiata; - detto fenomeno è comune e si estende lungo tutta la viabilità pubblica comunale e vicinale di uso pubblico creando uno stato di pericolo per il transito veicolare e pedonale; - detta situazione comporta oltre che ad un immediato rischio per l’incolumità anche il pericolo di interruzione della circolazione con conseguenti gravi disagi per i cittadini; - a seguito di eventi meteorologici la caduta delle alberature sulla sede stradale procura gravi difficoltà nelle operazioni di sgombero della neve oltre che la chiusura delle cunette di raccolta delle acque e può produrre fenomeni di dissesto idrogeologico per lo scalzo dei terreni con caduta di terreno e di rocce sulla carreggiata; Tenuto conto che: - la mancata manutenzione delle scarpate, dei cigli stradali, della vegetazione arbustiva e delle alberature da parte dei proprietari frontisti, è fonte di aggravamento delle condizioni di rischio idrogeologico e quindi di pericolo per l’incolumità pubblica nonché danno diretto alla proprietà pubblica; Considerato che: - detta situazione di pericolo è dovuta anche alla negligenza dei proprietari dei fondi e non può essere procrastinata per gli evidenti motivi di cui sopra; - sussiste a tutti gli effetti un interesse pubblico per l’adozione di un provvedimento con il quale si ingiunga ad ogni proprietario delle aree in fregio ai tratti stradali l’adozione di provvedimenti di messa in sicurezza mediante taglio a raso o abbattimento delle alberature pericolose e pericolanti poste oltre il margine esterno delle banchine stradali , sia a monte che a valle; Visti: - il D.Lgs. 285/1992, il relativo regolamento di attuazione, e loro successive modifiche ed integrazioni; - l’art. 892 e seguenti del Codice Civile; - il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale; - le “Prescrizioni di massime di Polizia Forestale” approvate dalla Regione Emilia Romagna con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 182 del 31/05/1995 e successive modificazioni; - l’art.13 “Sistema Rurale e Forestale”, delle norme PSAI (Piano Stralcio Assetto Idrogeologico) del 6-12-2002 dell’Autorità di Bacino del fiume Reno; - il Testo Unico Enti Locali promulgato con D. Lgs 267/2000;
Dato atto che per il numero dei destinatari non è possibile dare comunicazione a tutti gli interessati dell’avvio del procedimento di cui trattasi, così come disposto dall’art. 7 della L. 241/1990, ma che verrà comunque data massima diffusione al presente provvedimento non solo attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione e dei Comuni di Castel d’Aiano, Marzabotto e Vergato ma anche attraverso forme partecipative.
ORDINA
a tutti i proprietari e detentori di diritti reali dei terreni che confinano con le strade comunali e vicinali di uso pubblico comunque denominate, di provvedere all’effettuazione delle manutenzioni dei fondi entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, mediante: - l’abbattimento di tutte le alberature ed arbusti che incombono per rami o porzioni di fusto aggettanti sui tracciati stradali, la cui traiettoria di caduta insiste sulla carreggiata, poste oltre il margine esterno esterno delle banchine stradali , sia a monte che a valle, con particolare riguardo a quelle pericolose o pericolanti avvertendo che trascorso infruttuosamente detto termine, l’Ente si riserva di procedere d’ufficio a spese dei proprietari inadempienti provvedendo direttamente o assegnando i lavori ad un soggetto terzo; in tal caso il materiale rimosso potrà essere trattenuto dal soggetto esecutore e le spese sostenute potranno essere addebitate ai proprietari, salvo l’applicazione della sanzione. L’abbattimento dovrà avvenire secondo le modalità previste della vigente normativa in materia, nel rispetto dei vincoli presenti nell’area di riferimento; - la rimozione immediata di alberi, ramaglie e terriccio caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa; - la manutenzione delle ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, realizzando altresì, ove occorrano, le necessarie opere di mantenimento evitando di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi; - l’adozione di tutte le precauzioni ed accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
Che al fine di tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale, i suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le strade dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell’anno.

STABILISCE
che la presente ordinanza non è applicabile: - alle piante monumentali censite; - alle specie protette; - alle piante ornamentali, dei giardini pubblici e privati e dei parchi pubblici; - alle attività di gestione dei boschi già regolate da altre norme speciali
Le esclusioni di cui sopra operano ove le piantagioni non presentino evidenti e conclamati problemi di stabilità o patologie tali da compromettere la staticità. In tal caso sarà sempre necessario, ai fini dell’abbattimento/potatura, la presentazione al Comune di una relazione, a firma di un Tecnico, sullo stato fitosanitario degli esemplari tutelati con cui si accerti lo stato di pericolosità degli stessi. La presente ordinanza non costituisce titolo abilitativo all’esecuzione degli interventi ordinati di gestione dei boschi per i quali si dovrà procedere secondo le norme e regolamenti vigenti e nel rispetto dei vincoli preordinati idrogeologico e paesaggistico ex art. 142, comma 1, D.Lgs 42/2004, ove applicabili.
FA DIVIETO
A tutti i proprietari di terreni frontistanti le strade comunali e vicinali di uso pubblico di procedere ad effettuare nuove piantumazioni di arbusti ed alberature entro una fascia, misurata ai lati della carreggiata, di ml. 3,00 per gli arbusti e di almeno ml. 6,00 e comunque non inferiore all’altezza massima raggiunta dalla tipologia di essenza per le piante di alto fusto. (ex art. 16 commi 1 e 4 CdS – fuori centro abitato ed ex art. 18 commi 4,5 e 6 CdS all’interno del centro abitato).
AVVERTE
Che le violazioni a quanto disposto con la presente Ordinanza saranno punite ai sensi del vigente Codice della Strada secondo il principio di specialità. Ogni altra violazione sarà punita con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7bis del D.Lgs 267/2000. Che resta a carico dei proprietari ogni responsabilità per danni causati a terzi derivamte dal mancato rispetto di quanto disposto.
DISPONE CHE
- il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito web dell’Unione dei Comuni e dei Comuni di Castel D’Aiano, Marzabotto e Vergato, venga reso noto, alla Prefettura di Bologna, alle Forze dell’Ordine, agli albi professionali dei Tecnici Ingegneri, Architetti, Agronomi, Geologi, Geometri, che per la loro attività operino sui territori dei Comuni sopra citati, alle Associazioni di chi opera in agricoltura, ai maggiori proprietari terrieri, pubblici o privati, presenti sui territori dei predetti Comuni; - il personale del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale e tutti gli altri soggetti abilitati all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale ai sensi dell’Art. 12 del D.Lgs 285/1992, nonché agli Agenti ed Ufficiali di P.G., sono incaricati di far osservare quanto disposto con la presente Ordinanza.
RENDE NOTO CHE
Avverso il presente provvedimento è ammessa l'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere nel termine di decadenza di sessanta giorni, da proporre al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (d.lgs.02 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199);
Dalla Residenza dell’Unione, lì 21 ottobre 2016
Il Comandante Carlo Poletti

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